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LA TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI DISABILI

La legge 5 febbraio 1992,n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ), all’art.2 detta la seguente definizione: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione ". Pertanto, ai fini giuridici – e, quindi, a ogni effetto, compreso quello sportivo – deve considerarsi "persona handicappata " chiunque presenti una situazione caratterizzata dalla sussistenza dei seguenti elementi:

1) la presenza di una minorazione, ovverosia di una menomazione, di carattere fisico e/o psichico e/o sensoriale, statica ovvero suscettibile di evoluzioni in peggio;

2) la presenza di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, che siano l’effetto della minorazione come sopra caratterizzata;

3) un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, che sia a sua volta la conseguenza delle difficoltà causate dalla minorazione.

A sua volta l’art.23 della legge ha previsto nel1 ° co. che "l ’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna " e che "il Ministro della Sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate ". A mezzo del Decreto 4 marzo 1993,relativo alla Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate ,il Ministro della Sanità ha ottemperato all ’obbligo sopra stabilito. A norma dell’art.1 del DM stesso,"ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari La qualificazione di agonista per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD)o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ". L ’espletamento degli accertamenti di idoneità per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche per persone handicappate è attribuito (art.2) agli stessi medici "di cui all’art.5,ult.co.,del DL 30 dicembre 1979,n.663,convertito in Legge n.33/1980 ",ai quali il DM 18 febbraio 1982 aveva affidato l’effettuazione degli accertamenti di idoneità per l’accesso allo sport agonistico. "Ai fini del riconoscimento della idoneità specifica ai singoli sport – recita l’art.3,1 ° co.– i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell’allegato 1 ". Come per gli sport di cui alla qualificazione sportiva agonistica (DM 18 febbraio 1982 e 28 febbraio 1983),anche qui (allegato 1) viene operata una netta dicotomizzazione tra sport ritenuti a impegno muscolare e cardiorespiratorio "lieve-moderato " (tabella A) ovvero "elevato " (tabella B).

Sono ritenute attività a impegno lieve-moderato (tabella A ):automobilismo, karting; bocce, bowling; scherma; tennis tavolo; tiro a segno, tiro con l ’arco; vela.

Le attività a impegno elevato (tabella B) ricomprendono invece: atletica leggera; attività subacquee; basket in carrozzina; calcio, goalball, torball; canoa, canottaggio; ciclismo; equitazione; judo, lotta; nuoto, pallanuoto; pallamano, pallavolo; pentathlon moderno; sci alpino; sci di fondo; slittino; sollevamento pesi; tennis. Recependo direttamente nel testo del DM le indicazioni dettate con la citata Circolare n.7 del Ministero della Sanità in data 31 gennaio 1983, a integrazione delle suddette elencazioni il 3 ° co. dell ’art.3 prevede che,"nel caso che l’attività sportiva prescelta dall’interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggiore affinità ".Così pure il 4 ° e 5 ° co. dell’art. 3 rispettivamente prescrivono che "nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, questi deve sottoporsi a una sola visita d’idoneità " e che "la visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ".

Per gli sport elencati nella tabella A (ossia a impegno lieve-moderato), secondo l ’Allegato 1 "sono obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi con periodicità annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari)":

1) visita medica, eseguita secondo le note esplicative già contenute nel DM 18 febbraio 1982,alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell’acuità visiva e del campo visivo;

2) elettrocardiogramma (ECG) a riposo;

3) esame delle urine, che nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici, con spina bifida e altre patologie comportanti vescica neurologica) deve essere necessariamente integrato dall’esame del sedimento e dall’effettuazione di azotemia e di creatininemia.

Per gli sport elencati nella tabella B (cioè a impegno elevato) sono invece obbligatori i seguenti accertamenti, da effettuarsi anch’essi "con periodicità annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari)":

1)visita medica ,eseguita secondo le note esplicative già contenute nel DM 18 febbraio 1982,alla quale deve aggiungersi per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con determinazione dell’acuità visiva e del campo visivo;

2) ECG a riposo e da sforzo ,con l ’avvertenza che l ’ECG da sforzo deve essere effettuato con monitorizzazione continua, durante e dopo la prova, di almeno una deviazione ECGgrafica, utilizzando:

A) nei soggetti con l ’uso degli arti inferiori, lo step test (con durata della prova di tre minuti e con altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75%della massima teorica per l ’età);

B) nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l’ergometro a manovella o l’ergometro a rullo (anche in questo caso la prova dovrà essere effettuata a carichi crescenti fino al raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca uguale al 75% della massima teorica per l ’età). Nei soggetti di età superiore a 35 anni, la prova deve essere di tipo massimale e per tale motivo si deve utilizzare necessariamente il cicloergometro o l’ergometro a manovella o/a rullo. Nei casi in cui, per difficoltà reali legate all’handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi menomazioni degli arti, ecc.),si renda oggettivamente impossibile effettuare un ECG da sforzo con le modalità sopraindicate, potrà essere utilizzato qualsiasi altro test provocatorio fisiologico: l’eventuale mancato raggiungimento della frequenza cardiaca limite non dovrà essere considerato influente ai fini del giudizio d ’idoneità;

3) spirografia ;

4) esame delle urine completo ,che nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici ,con spina bifida e altre patologie comportanti vescica neurologica) deve essere necessariamente integrato dall’esame del sedimento e dall’effettuazione di azotemia e di creatininemia;

5) esame Rx dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con periodicità biennale e solo se i segmenti sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo.

Oltre agli esami elencati sono obbligatori:

– per i praticanti attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica ed elettroencefalogramma;  
– per tutti i praticanti equitazione, sci alpino, slittino, ciclismo, nuoto, pallanuoto e comunque per tutti i cerebrolesi: visita neurologica periodica e, alla prima visita, l’elettroencefalogramma.

In aggiunta agli esami suddetti, che devono intendersi come base diagnostica minimale e inderogabile, il secondo comma dell’art.3 stabilisce che "il medico visitatore, tuttavia, ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico". Recuperando in parte il contenuto dell’ormai superata Circolare n.34 del Ministero della Sanità in data 24 ottobre 1988, l’art.4 del Decreto prescrive che "in occasione degli accertamenti sanitari di cui all ’art.3, l’atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante la patologia responsabile dell’handicap ".Ovviamente siffatta obbligazione va interpretata in senso estensivo, posto che il medico visitatore di cui al precedente art.2,in presenza di quadri patologici complessi, o evolutisi gradualmente nel tempo con modificazioni progressive, può avvertire giustamente la necessità di approfondire la conoscenza del vissuto patologico individuale oltre i limiti della certificazione o della documentazione presentata, soprattutto se redatta in termini eccessivamente stringati ovvero se circoscritta a una sezione trasversale del suddetto vissuto e insufficientemente delucidativa circa i precedenti e i successivi sviluppi che hanno condotto alla situazione in atto. In questa ipotesi il medico visitatore avrà il diritto/dovere di esigere e di acquisire maggiori ragguagli anamnestico-documentari. Per due ipotesi particolari il DM in esame detta poi apposite disposizioni. La prima è quella concernente "l’idoneità agonistica per i sordomuti ", nei confronti dei quali (art.6) "si applica integralmente la normativa del DM 18 febbraio 1982,escludendo la votazione dell’udito". La seconda riguarda gli atleti "guida ", ovverosia coloro i quali accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi: costoro (art.7) "devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal DM 18 febbraio 1982 relativamente agli sport prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi ". Ai soggetti riconosciuti idonei – a tenore del- l ’art.5 – viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 2 del Decreto, la validità del quale permane fino alla successiva visita periodica, essendo esplicitamente stabilito che "il possesso di tale certificato è condizione indispensabile per il tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ". Il certificato in questione (allegato 2)si diversifica ben poco rispetto a quello previsto per l ’idoneità sportiva agonistica (allegato 3 al DM del 18 febbraio 1982): come quello richiede dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, documento d ’identità),la specificazione nominativa dello sport per il quale è stata richiesta la visita, la formula secondo cui "l ’atleta di cui sopra alla data della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport..." (completata, tuttavia, dalla precisazione "adattato ad atleti disabili"), nonché la delimitazione cronologica di validità per "un anno " o per "sei mesi " e con scadenza a data da indicare nel certificato stesso. L’art.8 del Decreto disciplina il caso di giudizio di non idoneità temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di un determinato sport in esito agli accertamenti sanitari di cui all’art.3. Il giudizio di non idoneità, con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio stesso, deve essere redatto secondo il certificato esemplificato nell’allegato 3 del Decreto e caratterizzato dalla formula secondo la quale "l’atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo allo sport ...adattato ad atleti disabili per ...(determinato periodo o definitivamente)". Il giudizio stesso, corredato di diagnosi, deve essere comunicato entro 15 giorni all’interessato, al competente ufficio regionale e alla Commissione Medica Regionale d’Appello prevista dal DM 18 febbraio 1982. Alla società sportiva d’appartenenza, invece, deve essere comunicato il solo esito negativo, con esclusione della diagnosi. Avverso il giudizio negativo l ’interessato può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità, proporre ricorso dinanzi alla suddetta Commissione Medica Regionale d ’Appello.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare e conformemente alla procedura dettata in materia di idoneità sportiva agonistica, (art.6 del DM 18 febbraio 1982) avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.