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LA TUTELA SANITARIA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
Lo status di sportivi professionisti è riconosciuto (art.2 della Legge 23 marzo 1981,n.91) agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica. Il DM del 13 marzo 1995 ("Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti ") ha ridisegnato l’area della tutela sanitaria, delimitandola agli atleti professionisti praticanti il calcio ,il ciclismo ,il pugilato ,il motociclismo ,il golf e la pallacanestro, nonché ad altri professionisti diversi dagli atleti. Per tutti costoro l’attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell’atleta della "scheda sanitaria " prevista dall’art.7, comma 2, della Legge 23 marzo 1981,n.91, la quale, conforme al modello di cui all’all.A al Decreto, accompagna l ’atleta per l ’intera durata della sua attività sportiva e professionistica ed è aggiornata con periodicità almeno semestrale, salve le disposizioni per le singole attività sportive. Le scheda sanitaria attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell’atleta. Deve inoltre fare menzione dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica. L’istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con l’atleta e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro. Essa, all’atto del trasferimento dell’atleta ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d’ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l ’atleta professionistico senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro,al medico della Federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi è redatta dal medico di fiducia dell’atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport. Essa, aggiornata con periodicità almeno semestrale, è conservata dall’atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la Federazione sportiva di appartenenza. Il medico affiliato alla Federazione sportiva che segue le gare cui partecipa lo sportivo professionista autonomo è tenuto a trasmettere alla Federazione stessa, cui appartenga l’atleta, una scheda conforme all’all.B .Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla Federazione relativa all’atleta. La Federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli all.C, D, E e F. Il Titolo II del Decreto assume grande rilievo innovativo, posto che ha introdotto nella normativa la figura del medico sociale e ne ha specificato le attribuzioni. Infatti il medico sociale, per il quale sono richiesti il conseguimento del diploma di specializzazione in Medicina dello Sport e l’iscrizione in un apposito elenco presso la Federazione sportiva di appartenenza, viene definito come il "responsabile sanitario della società sportiva professionistica ". Egli provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione e all’aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione "sulla base dei risultati degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite e in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell’atleta ". Inoltre, il medico sociale "assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati dal rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva " e assicura l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti. In particolare egli cura, avvalendosi dei Centri di medicina dello sport pubblici o privati, autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome, l’effettuazione periodica dei controlli e degli accertamenti clinici previsti, nonché l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento da lui ritenuto opportuno; è del pari tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività sportiva. Oltre alla regolare tenuta della scheda sanitaria dell’atleta, al medico sociale incombe infine la stesura, per ciascun atleta, di una cartella clinica proposta dalla Federazione sportiva di appartenenza, affidata alla sua custodia personale per l’intero periodo di durata del rapporto di lavoro tra l’atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia. Copia della suddetta cartella clinica dovrà essere consegnata esclusivamente all’atleta, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società. Al medico sociale è pure fatto obbligo di conservare la cartella clinica, presso la società sportiva, per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista. Gli atleti, i quali esercitano attività sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici e agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli all. C ,D ,E ,e F del DM. L’esercizio dell’attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi dell’art.5 del DM 18 febbraio 1982, il quale deve essere rilasciato soltanto da specialisti accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome. In caso di non idoneità il medico che ha effettuato i controlli è tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorità e agli organi competenti, nonché alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza dell’atleta professionista. Il medico sociale provvede a riportare, nella scheda sanitaria dell’atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all’esercizio della specifica attività sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del Centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza. L ’all.A si compone anzitutto di una Scheda sanitaria per sportivi professionisti, che sul frontespizio prevede un numero d ’ordine (da riportare su ogni nuova scheda in caso di esaurimento della prima), la generalità dell’atleta, la data e il luogo di nascita, lo spazio per la fotografia, le denominazioni della Federazione e della Società d’appartenenza, il numero del tesserino individuale e la data del tesseramento, la data di istituzione della scheda e le date di trasferimento da una Società ad altra, la data della cessazione dell’attività subordinata e la data di trasmissione della scheda alla Federazione. Sul secondo foglio della stessa scheda vanno riportati i nominativi del medico sociale e del medico di fiducia dell’atleta, da aggiornare nel tempo relativamente ai mutamenti di nominativi e delle epoche di mantenimento dell’incarico. Il terzo foglio riporta il modello della Scheda sanitaria per atleti professionisti (con contratto di lavoro o dipendente)– propriamente detta, nella quale – oltre alle generalità, alla denominazione della Società sportiva di appartenenza e alla indicazione relativa alla semestralità o non semestralità della visita – sono previste annotazioni in merito all ’anamnesi patologica, all’esame obiettivo, agli accertamenti clinici e strumentali, al giudizio clinico e alle conclusioni valutative, rispettivamente concernenti la controindicazione temporanea alla pratica dell’attività professionistica per un periodo di ... dal ...oppure nessuna controindicazione alla pratica dell’attività professionistica ,alle eventuali osservazioni, alle eventuali squalifiche per doping, alla firma e timbro del medico sociale e o del medico di fiducia, alla menzione della validità del certificato di idoneità agonistica e del medico che l’ha rilasciata. Nel quarto foglio è riprodotto il modello di frontespizio della Scheda sanitaria per sportivi professionisti autonomi ,che prevede le annotazioni relative al numero d’ordine, alle generalità dell’atleta, lo spazio per la fotografia, le date di iscrizione alla Federazione di appartenenza, di istituzione della scheda e di trasmissione della scheda medesima alla Federazione. Il quinto e ultimo foglio dell’all.A propone il modello di Scheda sanitaria per professionisti non atleti, sostanzialmente identica a quella per gli atleti professionisti. L’all.B costituito da un unico foglio, risponde alle finalità di segnalazione degli incidenti di gara occorsi all’atleta, di cui al terzo comma dell’art.5, già citato. L’all.C ,diviso in due sezioni, concerne l’idoneità professionistica relativa la calcio, al ciclismo e alla pallacanestro, che dagli estensori sono stati considerati unitariamente e senza alcuna differenziazione tra loro. La sezione I prevede una visita medica generale, comprendente l’anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica), un esame obiettivo generale, comprendente obbligatoriamente le misure antropometriche essenziali (peso e statura), i dati inerenti all’esame clinico generale e segmentale dei vari organi e apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore, i dati inerenti all’esame del visus e dell’udito, le visite mediche specialistiche , alle quali procedere in caso di sospetto clinico. In nota all’anamnesi è riportata la seguente avvertenza:"Nel caso di riferimenti anamnestici, che indichino un possibile rischio per malattie a trasmissione attraverso il sangue, il medico è tenuto a illustrare all’atleta l’opportunità di sottoporsi a esame per le ricerca di anticorpi HIV e a indicare le strutture sanitarie autorizzate ".Mentre sembra limitativa l’ipotesi di una infezione trasfusionale legata al solo HIV, desta perplessità l’indicazione di strutture sanitarie autorizzate stante che in realtà la ricerca di anticorpi HIV non è circoscritta a laboratori o presidi sanitari appositamente autorizzati. La sezione II dello stesso all.C elenca gli accertamenti strumentali e funzionali nonché gli esami di laboratorio da effettuarsi sia alla prima visita ovvero a scadenze predeterminate. Ad ogni visita deve essere praticato un esame elettrocardiografico a riposo, mentre soltanto alla prima visita è prescritta l ’effettuazione di un teleradiogramma del torace e di un esame ecocardiografico con Doppler MB MODE; ogni anno vanno eseguiti un elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo massimale come pure un esame spirografico; ogni due anni si deve ripetere l’esame ecocardiografico con Doppler MB MODE. Piuttosto nutrita è la previsione di esami di laboratorio in occasione della prima visita : emocromocitometrico con formula, glicemia, uricemia, transaminasi, sideremia, esame completo delle urine, sierodiagnosi per lue, PCR, bilirubinemia totale e frazionata, gruppo sanguigno e fattore Rh, azotemia, VES, creatininemia, ferritinemia, HBsAg, HCV, marker per epatite (in caso di positività per l’HBsAg), curva glicemica dopo carico di glucosio (soltanto su fondato sospetto clinico),assetto lipidico, protidemia elettroforetica; ai controlli successivi (semestrali )vanno ripetuti tutti gli esami precedenti (eccettuati la sierodiagnosi per lue, il gruppo sanguigno con fattore Rh, l’assetto lipidico e la protidemia elettroforetica), con l’aggiunta della fosfatasi alcalina; annuale è la ripetizione dell’assetto lipidico e della protidemia elettroforetica. A questi esami, in ogni tempo, può essere aggiunto "ogni altro accertamento su fondato sospetto clinico ". Il protocollo degli accertamenti di idoneità relativi al motociclismo è contenuto nell’all.D ,suddiviso in due sezioni. Nella sezione I sono indicati i controlli medici. La visita generale, che va ripetuta ogni sei mesi, prevede l’anamnesi ( familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima, traumatologica), un esame obiettivo generale, comprendente obbligatoriamente le misure antropometriche essenziali (peso e statura), i dati inerenti all’esame clinico generale e segmentale dei vari organi e apparati con particolare riguardo alla valutazione della integrità degli apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore, i dati inerenti all’esame del visus e dell’udito, le visite mediche specialistiche da effettuarsi alla prima visita e semestralmente, delle quali soltanto quella neurologica è obbligatoria, mentre alle altre (oculistica, otorinolaringoiatrica, cardiologica e ortopedica) si procede in caso di sospetto clinico. Benché la formulazione del DM sembri esaurire la possibilità di attivare visite mediche specialistiche in caso di sospetto clinico soltanto in rapporto alle quattro ora citate, appare opportuno precisare che con tutta evidenza ogni altra visita specialistica potrà e dovrà essere prescritta laddove sussista un "sospetto clinico ". La sezione II elenca gli accertamenti clinico-strumentali. Vanno praticati: alla prima visita un esame teleradiografico del torace e un esame elettrocardiografico (per le specialità: velocità, motocross, enduro), ad ogni visita un elettrocardiogramma a riposo e durante sforzo massimale (per motocross ed enduro), ogni anno esame elettrocardiografico (velocità) ed esame spirografico (velocità, motocross, enduro). Gli esami di laboratorio, previsti a scadenza annuale (pur potendo essere disposti "a scadenza inferiore su motivata proposta in sede di visita medica semestrale "), sono i seguenti: emocromocitometrico con formula leucocitaria, reticolocitemia, gruppo sanguigno e fattore Rh, glicemia, uricemia, transaminasemia, transferrinemia, sideremia, esame completo delle urine, azotemia, creatininemia, VES, ferritinemia, HBsAg, HCV con eventuali marker in caso di positività. Due avvertenze completano l ’all.D: la prima concerne l’illustrazione dell’opportunità per l’atleta di sottoporsi alle ricerche di anticorpi HIV, la seconda stabilisce che "in caso di traumatismi il medico dovrà disporre gli accertamenti ritenuti opportuni ". L’all .E riguarda i protocolli di idoneità per i professionisti del golf (professionisti giocatori di torneo, assistenti maestri e maestri abilitati a giocare tornei) ed è diviso anch’esso in due sezioni. La sezione I tratta della visita medica generale. Nella sezione II sono elencati gli accertamenti clinico-strumentali: esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo massimale (ogni anno), VES, esame emocromocitometrico con formula, glicemia, azotemia ed esame completo delle urine (senza specificazione di scadenza, la quale comunque deve ritenersi annuale). L ’all.F concerne il pugilato ed è corredato da numerose prescrizioni addizionali. Nella sezione I a è prescritta una visita medica generale, a scadenza semestrale, costituita dall’anamnesi, dall’esame obiettivo generale e segmentale con particolare riguardo alla valutazione dell’integrità degli apparati cutaneo, linfoghiandolare, respiratorio, digerente, urogenitale, locomotore, cardiovascolare e nervoso. La sezione I b enumera la visite mediche specialistiche (semestrali ): oculistica (con esame del visus, del fundus, campimetrico, tonometrico ed elettroretinografico), neurologica, otorinolaringoiatrica (con esame dell’udito e della funzione vestibolare), cardiologica (quest’ultima annuale ). Nella sezione II è stabilito che con frequenza semestrale vengano effettuati un esame elettrocardiografico (a riposo e durante sforzo massimale) e un esame elettroencefalografico, mentre con frequenza annuale vanno eseguiti un esame TAC del cranio ed esame spirografico. Nella sezione II sono individuati gli esami di laboratorio (semestrali ): emocromocitometrico con formula, glicemia, uricemia, transaminasi, transferrinemia, sideremia, esame completo delle urine; VDRL (annuale ), gruppo sanguigno e fattore Rh, azotemia, VES, creatininemia, ferritinemia, HBsAg e HCV (con eventuali marker in caso di positività),elettroliti (Na,K,Mg), protidogramma elettroforetico. Le notazioni ai protocolli sono tre e prevedono quanto segue: a) ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da un medico specialista in medicina dello sport e da un medico specialista in ortopedia e traumatologia. Anche il risultato della predetta visita deve essere riportato sulla scheda sanitaria del pugile professionista; b) ogni pugile che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia subito una sconfitta prima del limite (KO tecnico, abbandono o getto dell’asciugamano),deve sospendere l’attività pugilistica, anche di allenamento, per il periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo, l’atleta non può riprendere in alcun modo l’attività pugilistica, se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, la quale ha anche il compito di stabilire gli accertamenti strumentali di laboratorio che devono essere ripetuti e quelli integrativi necessari; c) ogni pugile che subisca due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall’ultimo, un periodo di riposo di tre mesi dopo i quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della Commissione Medica Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana. Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento successivo, deve intercorrere un periodo di 15 giorni necessario per l’idoneo combattimento.
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