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LA TUTELA DELL'ATTIVITA' AGONISTICA

Le norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica (Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, integrato e rettificato a mezzo del Decreto 28 febbraio 1983 dello stesso Ministero), individuano i criteri tecnici generali che regolano i controlli sanitari di idoneità alle diverse attività sportive considerate "agonistiche ". In base all ’art.1 del DM 18 febbraio 1982, la qualificazione agonistica è demandata alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti sportivi riconosciuti dal CONI, mentre, con l’art.2, l’espletamento dei controlli sanitari relativi all’idoneità viene affidato ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonché al personale delle strutture pubbliche e private convenzionate indicati dalle Regioni d’intesa con il CONI. Per "medici della FMSI " bisogna intendere coloro che lo statuto della Federazione stessa definisce "soci ordinari " e cioé medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato di medico sportivo rilasciato dal Ministero della Sanità, ovvero della libera docenza in medicina dello sport. Lo stesso articolo, inoltre, enuncia che "l’accertamento di idoneità, relativamente all’età e al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive viene determinato [...] sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfologica e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione ". Il medico esaminatore dovrà, quindi, tener conto dell’età minima stabilita da ciascuna singola Federazione ai fini dell’accesso alla pratica agonistica. Quanto al sesso, talune Federazioni (per esempio la Federazione Italiana             Nuoto) prevedono una differente età di acquisto della qualificazione agonistica per i maschi e, rispettivamente, per le femmine. Il DM 18 febbraio 1982 prevede esplicitamente (art.3), per i soggetti interessati al controllo per l’idoneità specifica allo sport agonistico l ’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari elencati in un apposito protocollo clinico-diagnostico allegato al DM stesso. Implicitamente ne deriva l ’obbligo per il medico visitatore di attenersi al protocollo medesimo, la cui procedura costituisce un complesso di condizioni necessarie e sufficienti per il proferimento del giudizio conclusivo d ’idoneità.

Il protocollo è costituito da due allegati (allegato 1 e allegato 2), nei quali sono rispettivamente elencati i controlli sanitari e la periodicità in relazione ai vari sport e riprodotti i modelli di scheda valutativa (tabelle A e B, allegate al protocollo), che devono essere compilati dal medico esaminatore. Nella tabella A sono inclusi gli sport a (presunto) minore impegno cardio-circolatorio e respiratorio: automobilismo,  bob, bocce, curling e birilli sul ghiaccio, golf, karting, motociclismo, motonautica, slittino, tamburello, tennis da tavolo, tiro con l ’arco, tiro a segno, tiro a volo, tuffi. Nella tabella B sono elencati altri sport, sulla (presumibile) base di un (presunto) maggiore impegno cardio-circolatorio e respiratorio, come si deduce dal fatto che, oltre alla visita medica, all’esame completo delle urine e all’elettrocardiogramma a riposo già previsti per gli altri sport inclusi nella tabella A, per essi è richiesta anche l’effettuazione dell’elettrocardiogramma dopo sforzo e della spirografia. Tali sport sono: atletica leggera, baseball, biathlon, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, ginnastica, hockey e pattinaggio a rotelle, hockey, karatè, judo, ippica, lotta, nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pallavolo, pentathlon moderno, pugilato, rugby, scherma, sci alpino – discesa libera, slalom speciale e gigante, sci combinata, salto speciale, sci di fondo, sci nautico, softball, sollevamento pesi, sport del ghiaccio, sport equestri, sport subacquei, tennis, vela. A fianco di ciascuno sport sono indicati la periodicità in anni delle visite di idoneità e gli esami specialistici integrativi.

Le "Note esplicative " in calce all’allegato forniscono ulteriori indicazioni:

a )La visita medica deve comprendere:
–         l ’anamnesi;
–        la determinazione del peso corporeo (in kg)e della statura (in cm);
–        l ’esame obiettivo con particolare riguardo agli organi e apparati specificamente impegnati nello sport praticato;
–        l ’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
–        l ’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
–        il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a 4 m di distanza, quando non è previsto l’esame specialistico ORL.

b )La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell’esame ECG mediante IRI (Indice Rapido d ’Idoneità).

c )L ’esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
–        capacità vitale (CV);
–        volume espiratorio massimo al secondo (VEMS);
–        indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
–        massima ventilazione volontaria (MVV).

d)Ogni pugile che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell’asciugamano), deve sospendere l ’attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l ’attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di 15 giorni, necessario per l ’idoneo allenamento. Ogni pugile che subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall’ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo.

e )Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l’attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla. Il medico visitatore ha la facoltà, per quanto disposto dall’art.3 del DM, di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali "su motivato sospetto clinico ".

Lo stesso articolo (3 ° co.) prevede che ogni sport non contemplato nelle tabelle A e B sia assimilato, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall’interessato.

Inoltre, nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, dovrà sottoporsi a una sola visita medica di idoneità con periodicità annuale, che sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport (art.3,4 ° e 5 ° co.). In occasione degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità specifica allo sport, il medico visitatore deve procedere alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all ’allegato 2 del DM (art.4), dove, dopo i dati anagrafici, l’anamnesi, l ’esame obiettivo e gli esami specialistici effettuati, va aggiunto il giudizio conclusivo, recante la dizione seguente:"L’atleta all’atto della visita non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica dello sport ...per il periodo ...",con precisazione della data e apposizione di timbro e firma del medico visitatore.