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LEGISLAZIONE
I fondamenti giuridici della legislazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive sono individuabili in numerosi articoli della Costituzione. L’art.2 della Costituzione "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle funzioni sociali ove si svolge la sua personalità ". Lo sport, inteso come spazio esistenziale nel quale la personalità dell’uomo trova espressione in forme diversificate e con dimensioni crescenti, si profila quale terreno naturale di esercizio del potere-dovere di attivazione da parte dello Stato in difesa dei diritti considerati inviolabili e principalmente di quelli, personalissimi e di norma non disponibili, di cui all’articolo citato. L ’art.4, a sua volta, riconosce il diritto di ogni cittadino al lavoro e vincola lo stato alla promozione delle condizioni che lo rendano effettivo, stabilendo altresì che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un ’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ". Le attività sportive, e in particolare quelle svolte a livello professionistico, rientrano tra quelle lavorative e, nelle loro migliori espressioni, possono annoverarsi tra i campi di estrinsecazione creativa dell’uomo che concorrono al progresso materiale o spirituale della società. Nell’art.32, in particolare, ancora, la garanzia costituzionale trova valorizzazione e rafforzamento perché vi sono esplicitate finalità e limiti dell’azione in difesa della vita e dell’integrità psico-fisica considerate unitariamente come bene-salute. Il 1° c. dell’art.32, infatti, garantisce la tutela della salute come "fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ". Il 2° c., di converso, precisa che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni legislative " e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ". Nell’ultimo c. dell’art.14 sono infine ribaditi i limiti previsti dalla disposizione sopra riportata, a norma del quale "gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ". A livello normativo si riconosce, inoltre, che "l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero " (art.1 della Legge 23 marzo 1981,n.91). Nei termini giuridici di liceità, l’esercizio dell’attività sportiva incontra limiti precisi da un lato nel divieto generale del neminem laedere, per il quale è antigiuridico qualsiasi atto lesivo della vita e dell’integrità fisica, e dall’altro nel divieto relativo agli atti di disposizione della propria vita (articoli 579 e 580 cp, che puniscono l ’omicidio del consenziente e l’istigazione o l’aiuto al suicidio) o dell’integrità fisica (art.5 cc). La sostanziale liceità dell’esercizio delle attività è, pertanto, subordinata a un limite soggettivo e ad altri limiti oggettivi. Il limite soggettivo è costituito dalla prestazione del consenso dell’avente diritto (lo sportivo o chi legalmente lo rappresenta, come nel minore di anni 18), secondo il principio di libertà che informa l’esercizio delle attività sportive. I limiti oggettivi sono rappresentati dalla idoneità psico-fisica degli atleti quale condizione per l’accesso alle attività sportive organizzate o per il proseguimento della relativa pratica, nonché dall’osservanza delle regole di condotta specificamente elaborate allo scopo di prevenire e di evitare la verificazione di eventi di danno o di pericolo (regolamenti sportivi), la cui violazione costituisce colpa specifica (cosiddetta "colpa sportiva "). Gli esordi della Legislazione in materia nel nostro Paese devono farsi risalire alla Legge 28 dicembre 1950, n.1055, recante norme di "tutela sanitaria delle attività sportive ". La tutela sanitaria in questione – inizialmente affidata alla Federazione Medico Sportiva Italiana – si esercitava nei confronti degli sportivi professionisti e dei cosiddetti "dilettanti con retribuzione abituale " nonché dei praticanti attività sportive considerate impegnative o pericolose (pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche "particolarmente gravose", sport motoristici e sport subacquei), imponendo a tutti costoro l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti medici di idoneità con periodicità annuale quale condizione indispensabile per l’accesso alla pratica dello sport. L’embrionale assetto normativo veniva, quindi, sviluppato e rivisto attraverso la Legge 26 ottobre 1971,n.1099, che affidava la tutela sanitaria delle attività sportive alle neonate Regioni (art.1) e ampliava la portata della tutela medesima estendendola (art.2) a "chiunque intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive", mediante l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell’idoneità generica e dell’attitudine. Gli articoli 3-7 della legge in esame erano dedicati al fenomeno del doping, del quale stabilivano la natura e l ’illiceità, con previsione delle ipotesi delittuose connesse, delle sanzioni penali e delle modalità relative agli eventuali accertamenti. Successive disposizioni relative alla disciplina dell’accesso allo sport agonistico e ai controlli antidoping videro la luce con il DM del 5 luglio 1975 concernente la "Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive (età, sesso, visite obbligatorie)" e con il DM del 5 luglio 1975 recante gli "Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi ". La Legge 23 dicembre 1978,n.833, attribuiva esplicitamente al SSN competenze in materia di "tutela sanitaria delle attività sportive " (art.2,2 °co.,lett.e ). Successivamente, con il DL 30 dicembre 1979, n.663 (convertito, con modifiche, in Legge 29 febbraio 1980,n.33), l’assistenza sanitaria di base, compresa quella concernente la tutela sanitaria delle attività sportive, era assicurata a tutti i cittadini "in condizioni di uniformità e di uguaglianza " e venivano confermate le disposizioni di cui all’art.61 della Legge 23 dicembre 1978,n.833, con la ulteriore indicazione secondo la quale (art.5,ult.co.) "i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d ’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con Decreto del Ministro della Sanità ". L ’ulteriore evoluzione legislativa è segnata dall’approvazione della Legge 23 marzo 1981,n.91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti " e dalla serie di DM relativi alla tutela sanitaria delle diverse categorie di atleti, emanati dal Ministro della Sanità in abbastanza rapida successione a colmare la lacuna aperta sul terreno della disciplina dell’accesso alla pratica sportiva dalla decadenza del DM 5 luglio 1975 (DM 18 febbraio 1982, DM 22 ottobre 1982, DM 28 febbraio 1983, DM 15 settembre 1983, DM 16 febbraio 1984, DM 4 marzo 1993, DM 13 marzo 1995). Nel quadro normativo attuale sono individuabili, quindi, tre aree di tutela sanitaria delle attività sportive, nelle quali la tutela medesima si esercita con intensità ed efficacia decrescenti:
sulla base di opzioni legislative dettate da criteri di economicità negli investimenti sanitari. |
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